Art. 15.
(Dolo, colpa e colpa grave).

      1. In materia di dolo, colpa e colpa grave, i decreti legislativi di cui all'articolo

 

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1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che:

              1) nessuno sia punito per un fatto previsto dalla legge come reato se non lo abbia commesso con dolo, salvo i casi di reato colposo espressamente previsti dalla legge;

              2) il reato sia doloso quando l'agente si rappresenti concretamente e voglia il fatto che lo costituisce;

              3) il reato sia doloso anche quando l'agente voglia il fatto, la cui realizzazione sia rappresentata come altamente probabile, solo per averlo accettato, e ciò risulti da elementi univoci, salva in tal caso l'applicazione di un'attenuante facoltativa;

              4) il reato sia colposo quando il fatto, anche se rappresentato, non sia voluto dall'agente e questi lo realizzi come conseguenza concretamente prevedibile ed evitabile dell'inosservanza di regole di diligenza, di prudenza o di perizia o di altre regole cautelari stabilite da leggi, regolamenti, ordini o atti di autonomia privata;

              5) la colpa sia grave quando, tenendo conto della concreta situazione anche psicologica dell'agente, sia particolarmente rilevante l'inosservanza delle regole ovvero la pericolosità della condotta, sempre che tali circostanze oggettive siano manifestamente riconoscibili;

              6) quando da un fatto previsto come reato derivi per colpa un'ulteriore conseguenza, si applichino le regole del concorso formale di reati se per la conseguenza ulteriore la legge preveda la responsabilità per colpa;

          b) stabilire che, se un fatto costituente reato sia commesso per ordine di un superiore, del reato rispondano sia chi abbia dato l'ordine sia chi lo abbia eseguito, qualora non ricorra l'ipotesi menzionata.

 

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